Il bonus prima casa under 36 racchiude una serie di misure fiscali valide fino al 31
dicembre 2022 per favorire l’autonomia abitativa dei giovani under 36 che abbiano
un ISEE massimo di 40.000 euro. Queste misure vengono applicate all’acquisto
dell’immobile “prima casa” ma si estendono anche alle relative pertinenze (box e/o
cantine). Comportano in pratica l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale e
una maggiore facilità nella possibilità di accedere al Fondo di Garanzia per la prima
casa.
Le agevolazioni economiche destinate ai giovani sull’acquisto della prima casa
agiscono sostanzialmente sue due fronti:
• l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa;
• i benefici fiscali sulla tassazione applicata all’acquisto.
Rispettati il limite d’età e la soglia massima dell’ISEE, il bonus viene riconosciuto
solo in presenza di alcune specifiche condizioni. Anzitutto l’abitazione acquistata
deve rientrare nelle seguenti categorie catastali:
• A/2 (abitazioni di tipo civile);
• A/3 (abitazioni di tipo economico);
• A/4 (abitazioni di tipo popolare);
• A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
• A/6 (abitazione di tipo rurale);
• A/7 (abitazioni in villini);
• A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Inoltre le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze classificate nelle
seguenti categorie catastali (ma limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna
categoria):
• C/2 (magazzini e locali di deposito);
• C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse);
• C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Altra fondamentale condizione è il luogo in cui si trova l’immobile. Per usufruire
infatti dei benefici, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui
l’acquirente ha la propria residenza. Se invece l’acquirente risiede in un altro
Comune, entro 18 mesi dall’acquisto della nuova casa è tenuto a trasferire la
residenza nel Comune dov’è situato l’immobile; il cambio di residenza si considera
quindi avvenuto nel momento in cui l’interessato presenta la dichiarazione di
trasferimento.
