Consulenza e Gestione Condominiale

L’amministratore è la figura con funzioni esecutive all’interno di un condominio in quanto si occupa di amministrare e gestire i beni comuni e di dare esecuzione alle delibere dell’assemblea condominiale. Viene nominato allo scopo di agire in vece dei condomini e rappresentarli anche davanti alla legge, le sue responsabilità non finiscono qui, in quanto deve vigilare anche sull’integrità delle aree comuni dell’edificio, come sancito dall’articolo 117 presente nel nostro codice civile, e sul regolamento a cui tutti devono sottostare. L’incarico può essere svolto da una persona fisica o da una società a patto che possieda i requisiti indicati dalla legge; la nomina di un amministratore è obbligatoria quando vi sono più di otto condomini, l’incarico dura un anno con rinnovo automatico ed è poi facoltà dell’assemblea revocarlo. Nell’espletare la propria attività gestionale l’amministratore si trova esposto ad innumerevoli responsabilità di tipo civile e penale, determinate non soltanto dagli articoli 1130 e 1131 del codice civile ma anche dalle norme generali del diritto, dal regolamento di condominio, dall’assemblea dei condòmini e dalle leggi speciali. L’amministratore si occupa di:

  • conduzione dell’edificio limitatamente alle parti comuni
  • vigilanza sulla loro manutenzione e integrità
  • erogazione delle spese occorrenti al mantenimento dei servizi comuni
  • osservanza delle norme stabilite dal regolamento di condominio.

È inoltre responsabile di riscuotere le somme dovute dai singoli condòmini e redigere il consuntivo delle spese alla fine della gestione per dare giustificazione delle uscite e delle entrate della cassa condominiale

(scarica qui il tuo volantino) VOLANTINO AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINIO