Il superbonus 110 è una detrazione del 110% sulle spese effettuate per l’efficientamento energetico delle abitazioni unifamiliari, dei condomini, degli ex IACP o delle case delle cooperative. Non è previsto per le strutture ricettive, per le quali è invece stato introdotto un superbonus alberghi 2021 all’80%. A seconda dell’anno di sostenimento della spesa cambia la divisione delle spese nella dichiarazione dei redditi
- Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 la detrazione va suddivisa in 5 rate di pari ammontare.
- Per le spese effettuate dal 2022 la detrazione deve essere ripartita in 4 rate di pari ammontare.
In alternativa alla dichiarazione dei redditi, fino al 31 dicembre 2025, sarà possibile scegliere l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito. Nel superbonus 110 rientrano i seguenti interventi:
- isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
- interventi antisismici che rientrano nel cosiddetto sismabonus
Il superbonus 110 spetta anche per i cosiddetti lavori trainati se effettuati congiuntamente ad uno degli interventi sopra citati.
La principale novità del 2022 riguarda l’introduzione di nuove scadenze con la proroga nella legge di bilancio 2022. In particolare:
- Proroga al 2023 del superbonus 110 per i condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate anche se di proprietà di persone fisiche.
- Proroga fino al 2025 per condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari ma con un’aliquota decrescente: pari al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.
- Per quanto riguarda gli immobili di proprietà delle cooperative, la scadenza del superbonus 110 viene allineata a quella degli ex IACP, ovvero il 31 dicembre 2023 sempre e quando alla data del 30 giugno 2023 sia stato effettuato il 60% delle spese.
